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D.P.C.M. 25/01/2008Art. 14 - Monitoraggio e valutazione 1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui all'art. 11, integrato con le attivitą svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'art. 12, comma 1; vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto. 2. A conclusione di ogni triennio, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero dello sviluppo economico e con l'assistenza tecnica dell'ANSAS e del- l'ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al capo IV. Capo VI Disposizioni finali Art. 15 - Fase transitoria 1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento dei crediti. 2. In fase di prima applicazione del presente decreto, con l'accordo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le figure di riferimento a livello nazionale gią definite nelle precedenti programmazioni dell'IFTS che vanno ricondotte nelle aree di cui all'art. 7, comma 1, nonchč l'articolazione delle aree medesime nei settori di riferimento. 3. Sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 40/2007, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) hanno carattere sperimentale. 4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.296, art. 1, comma 875. 5. Gli standard qualitativi e le modalitą di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Capo VI Disposizioni finali Art. 16 - Province autonome 1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalitą del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2008 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Il Ministro della pubblica istruzione: Fioroni Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Damiano Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 129 Capo VI Disposizioni finali Allegato a) LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) Premessa. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli istituti tecnici superiori possono essere costituiti, secondo le seguenti linee guida, solo se previsti dai piani di cui all'art. 11 del presente decreto. 1. Obiettivi. Gli istituti tecnici superiori operano, sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo le prioritą indicati dalla programmazione regionale, con i seguenti obiettivi: -assicurare, con continuitą, l'offerta di tecnici superiori a livello post-se condario in relazione a figure di tecnico superiore che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese; -sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n.40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica; -sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; - diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; -stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia. 2. Standard organizzativo della struttura. Allo scopo di rendere stabile e organica l'integrazione tra soggetti formativi, enti locali e imprese in relazione ai predetti obiettivi, gli istituti tecnici superiori assumono la configurazione di fondazioni di partecipazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilitą su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea. L'istituto tecnico superiore acquista la personalitą giuridica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura della provincia nella quale ha sede. Gli istituti tecnici superiori si costituiscono come fondazioni di partecipazione in relazione all'unito schema di statuto quale strumento per assicurare il loro funzionamento secondo criteri generali che rispondano alle norme vigenti e agli obiettivi sopra richiamati. I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo: -un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art. 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione; - una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione; -una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore; -dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; - un Ente locale (comune, provincia, cittą metropolitana, comunitą montana). L'istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualitą di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettivitą giuridica rispetto all'istituto tecnico superiore. Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, universita), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, č richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione, anche attraverso risorse strumentali. Gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate partecipano alla costituzione della fondazione avvalendosi dei contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 875, nonchč di quelli conferiti dalle Regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati. Possono divenire Fondatori: - a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo secondo quanto previsto dall'art. 7 dello schema di statuto di cui all'allegato b); - le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di indirizzo. Rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni la definizione di eventuali criteri e l'adozione di specifiche misure per la trasformazione in istituti tecnici superiori delle associazioni temporanee di scopo, dei consorzi e dei poli formativi di settore operanti in relazione all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 relativo alla realizzazione dei piani regionali IFTS 2004/2006. Il patrimonio degli istituti tecnici superiori č composto: -dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietą, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilitą impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione e dai Partecipanti; - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; -dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; -da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. Gli istituti tecnici superiori sono amministrati e svolgono la loro attivitą in conformitą a quanto previsto nello statuto di cui all'allegato b). Sono organi della Fondazione: -il Consiglio di indirizzo; -la Giunta esecutiva; -il Presidente; -il Comitato tecnico-scientifico; -l'Assemblea di partecipazione; -il Revisore dei conti. 3. La tipologia e gli indirizzi degli istituti tecnici superiori. Gli istituti tecnici superiori assumono, nella loro denominazione, l'indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico, di seguito richiamati: -efficienza energetica; -mobilitą sostenibile; -nuove tecnologie della vita; -nuove tecnologie per il made in Italy; -tecnologie innovative per i beni e le attivitą culturali; -tecnologie per l'informazione e la comunicazione. In relazione a tali tipologie, gli indirizzi in cui esse si articolano sono deliberati dalle Regioni, nell'ambito delle prioritą della loro programmazione territoriale (ad esempio: istituto tecnico superiore per la mobilitą sostenibile indirizzo per i trasporti marittimi). 4. Tipologia delle attivitą. Le attivitą degli istituti tecnici superiori si realizzano sulla base di piani triennali predisposti in relazione alle prioritą indicate dalla programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese sopra richiamate, in relazione alle seguenti tipologie di intervento: -ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni di innovazione) delle imprese realmente attive sul territorio, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e alle sedi della ricerca; -progettazione e realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore relativi alle figure di tecnico superiore di riferimento a livello nazionale; -l'accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi; - la realizzazione di attivitą di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi; - l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie; - ogni altra attivitą che risponda alle linee guida della programmazione regionale riferita alla specializzazione tecnica superiore. 5. Costituzione degli istituti tecnici superiori. Nell'allegato c) sono contenute indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori nelle aree di cui al punto 3, secondo le prioritą della programmazione regionale dell'offerta formativa. Capo VI Disposizioni finali Allegato b) ISTITUTI TECNICI SUPERIORI: SCHEMA DI STATUTO |
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